Viale E. Duse, 26 , Firenze

Responsabilità ExtraContrattuale

E’ quella contemplata dall’art. 2049 c.c., una delle norme cardine del nostro ordinamento, ai sensi del quale “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Tale norma si declina in due direzioni, opposte e contrarie: quella di chi ha cagionato un danno e ne dovrà rispondere con il proprio patrimonio, e quella di chi ne sia vittima. A tale ultimo proposito, non tutti sanno che per la categoria statisticamente più diffusa di danni cagionati alla persona, ovvero quelli conseguenti agli incidenti  stradali, “in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali.” (estratto da una sentenza della Suprema Corte di Cassazione).

Post Correlati