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Avv. duccio viligiardi Domande Frequenti Richiesta specifica
Domande frequenti

L’assistenza di un avvocato, è indispensabile per proporre o resistere ad un contenzioso avanti all’autorità giudiziaria, come anche per instaurare un procedimento di mediazione, qualora si intenda risolvere una controversia avvalendosi delle cosiddette ADR (strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie) recentemente introdotti nell’ordinamento italiano.

Gli unici casi in cui sia possibile rinunciare al patrocinio di un avvocato sono limitati alle cause davanti al giudice di pace il cui valore non ecceda i 1.100 euro (art. 82 c.p.c.), davanti al giudice del lavoro in primo grado per cause di valore inferiore ad euro 129,11 (art. 417 c.p.c.), nonché per le cause di opposizione alle ordinanze / ingiunzioni amministrative (le più comuni sono le contravvenzioni al Codice della Strada) regolamentate dalla L. 689/81 agli artt. 22 e 23.

Al di fuori dei casi di controversia giudiziale, tuttavia, la consulenza di un avvocato si dimostra assai utile in funzione preventiva e spesso permette, attraverso mirati e pertinenti consigli, di evitare costosi contenziosi giudiziari ricercando le soluzioni più idonee ed opportune per la risoluzione di un problema.

E’ pertanto opportuno rivolgersi all’avvocato quando si ha un dubbio o un problema di natura giuridica, evitando così che si trasformi in una causa giudiziaria.

Secondo disposizione di legge, la misura del compenso dovuto all’avvocato deve essere previamente resa nota al cliente (e con questi pattuita) attraverso un  preventivo di massima il cui importo dovrà essere adeguato alla complessità dell’incarico.

In mancanza di pattuizione il compenso dell’avvocato sarà invece determinato con riferimento a specifiche  tabelle stabilite con decreto ministeriale che, per quanto riguarda la professione forense, sono attualmente determinate dal DM 55/2014.

Fortunatamente no. Sono infatti noti a chiunque i problemi di congestione del sistema giudiziario italiano che, a causa dell’enorme mole di contenzioso arretrato, spesso non riesce a rendere adeguata risposta all’esigenza di giustizia dei cittadini, soprattutto in termini di tempestività della decisione rispetto all’insorgenza del problema.

Per far fronte a ciò, il nostro ordinamento si è recentemente dotato delle cosiddette ADR (strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, i più noti dei quali sono la mediazione, la negoziazione assistita e l’arbitrato) i quali perseguono la finalità di ridurre il ricorso al giudice con conseguente alleggerimento dell’arretrato giudiziale.

Il D.Lgs 28/2010 e successive modifiche, per esempio, ha regolamentato il ricorso alla mediazione quale attività professionale svolta da un terzo imparziale (mediatore) finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.

Relativamente alle seguenti materie (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari) il tentativo di mediazione è stato reso addirittura obbligatorio prima di proporre causa davanti al giudice.